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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 febbraio 1999, n. 88

Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2006)
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Testo in vigore dal:  27-4-1999

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 658 del 5 giugno 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto concernenti i criteri e le modalità per il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee, di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, ed allegato A.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 1999

Il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999

Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 191

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del D.P.R.
n. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è il seguente:
"Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni".
Note alle premesse:
- Per il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 9 del D.P.R. n. 753/1980, vedasi nelle note alle premesse.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 753/1980, vedasi nelle note alle premesse