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LEGGE 29 dicembre 1898, n. 508

Che proroga la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 di quella in data 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza. (098U0508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))