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LEGGE 25 dicembre 1898, n. 495

Che proroga a tutto 31 dicembre 1900 la facoltà concessa al Governo di destinare gli Uditori ad esercitare le funzioni di Vice Pretore dopo soli 6 mesi di compiuto tirocinio. (098U0495)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))