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LEGGE 14 luglio 1898, n. 302

Riforma dei dazi comunali di consumo. (098U0302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-8-1898 al: 15-12-2009
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Art. 1



I Consigli Comunali, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati ai Comuni e con due reiterate votazioni, da tenersi a distanza non minore di venti giorni l'una dall'altra, potranno:

a) diminuire i dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governativa, od anche sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime, a condizione però che per effetto di tale diminuzione o parziale soppressione non venga e ridursi di oltre metà il reddito netto che, all'epoca della pubblicazione della presente legge, i Comuni ricaveranno dalla gestione dei dazi governativi, addizionali e comunali;

b) deliberare il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

In entrambi i casi sopra menzionati resta fermo nel Comune l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone consolidato.