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LEGGE 14 luglio 1898, n. 302

Riforma dei dazi comunali di consumo. (098U0302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-8-1898
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Consigli Comunali, col  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
Consiglieri assegnati ai Comuni e con  due  reiterate  votazioni,  da
tenersi a distanza non  minore  di  venti  giorni  l'una  dall'altra,
potranno: 
 
    a) diminuire i dazi su parte o su tutte  le  voci  della  tariffa
governativa, od anche sopprimere i  dazi  su  una  parte  delle  voci
medesime, a condizione pero' che per effetto di  tale  diminuzione  o
parziale soppressione non venga e ridursi di oltre meta'  il  reddito
netto che, all'epoca della  pubblicazione  della  presente  legge,  i
Comuni ricaveranno dalla gestione dei dazi governativi, addizionali e
comunali; 
 
    b) deliberare il passaggio dalla categoria dei  Comuni  chiusi  a
quella degli aperti. 
 
  In  entrambi  i  casi  sopra  menzionati  resta  fermo  nel  Comune
l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone consolidato.