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LEGGE 17 marzo 1898, n. 80

Infortunii sul lavoro. (098U0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-10-1898
al: 29-12-1903
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La presente legge si applica agli operai addetti: 
 
    1° all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese  di
costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o  di  forza
elettrica e alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano  od
applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni
marittime; 
 
    2°  alle  costruzioni  ed  imprese  seguenti,  qualora  vi  siano
impiegati piu' di cinque operai: costruzione o  esercizio  di  strade
ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di  tramvie
a trazione meccanica; lavori di bonificamento idraulico;  costruzioni
e restauri di porti, canali ed  argini;  costruzioni  e  restauri  di
ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali; 
 
    3° agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse
da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati  piu'  di
cinque operai.