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LEGGE 6 marzo 1898, n. 59
Sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia Marina. (098U0059)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1898
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
(GU n.59 del 12-03-1898)
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Articoli
TITOLO I.
Delle condizioni necessarie per l'avanzamento
Capo I.
Norme generali
1
2
Capo II.
Norme speciali
§ 1. - Gradi nel Corpo Reale Equipaggi
3
4
5
§ 2. - Ufficiali in servizio attivo
6
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16
§ 3. - Ufficiali in congedo
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19
20
21
22
23
TITOLO II.
Del modo col quale si effettua l'avanzamento
Capo I.
Norme generali
24
25
26
Capo II.
Dei ruoli di anzianità e dei quadri di avanzamento
27
28
29
30
Capo III.
Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali
31
32
33
34
35
36
TITOLO III.
Del modo di computare l'anzianità
37
38
TITOLO IV.
Disposizioni relative al tempo di guerra
39
40
41
42
43
TITOLO V.
Disposizioni transitorie
44
45
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