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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1998, n. 392

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2025)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-1-2026
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico- chirurgici consistenti in:
a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
b) insetticidi per uso domestico e civile;
c) insettorepellenti;
d)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 DICEMBRE 2025, N. 190))
;
e)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 DICEMBRE 2025, N. 190))
;
f)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 DICEMBRE 2025, N. 190))
.
1. Ai fini del presente regolamento il Ministero della sanità è denominato "Ministero", l'Istituto superiore di sanità è denominato "Istituto", il presidio medicochirurgico è denominato "presidio".