stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 2 ottobre 1998, n. 377

Regolamento recante norme per la fissazione di un limite di età di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-11-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2001)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  17-11-1998 al: 31-12-2002
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) modificato dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25 (Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ed in particolare l'articolo 99 in virtù del quale la carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite a coloro che ne fanno parte, è retta da un ordinamento speciale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252 (Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica);
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) ed in particolare l'articolo 3, comma 6, con il quale viene stabilito che "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione";
Ritenuto che la natura del servizio affidato ai funzionari della carriera diplomatica e le oggettive necessità dell'Amministrazione degli affari esteri rendono necessaria l'adozione di un limite massimo di età per l'accesso al concorso per la carriera diplomatica;
Sentito il parere del Dipartimento della funzione pubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 maggio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 035/2814 in data 29 settembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Limite superiore di età
per la partecipazione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica è richiesta una età non superiore a trentacinque anni.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.