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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. 341

Regolamento recante modificazioni al termine di validità delle attestazioni per i soggetti non residenti, in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-10-1998
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-10-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati;
Visto l'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede, tra l'altro, che l'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto l'articolo 12, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, con il quale il termine di validità dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 è stato spostato dal 31 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di prevedere l'immediata applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 461 del 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Termine di validità delle attestazioni fiscali estere già prodotte
1. La disposizione dell'articolo 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con la quale viene previsto che l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo l aprile 1996, n. 239, produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione, si applica anche alle attestazioni già prodotte e la cui efficacia è scaduta il 31 gennaio 1998.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239:
"2. La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6.
L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione".
- Si trascrive, di seguito, il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
"3. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) - c) (Omissis);
d) nell'art. 7, comma 2, lettera a), la parola: ''gennaiò' è sostituita dalla seguente: ''marzò'".
- Si trascrive, di seguito, il testo del comma 136 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e comma 2, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si veda nelle note alle premesse.