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LEGGE 28 aprile 1998, n. 125

Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996.

note: Entrata in vigore della legge: 5-5-1998
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vigente al 04/06/2020
Testo in vigore dal: 5-5-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Per far fronte agli  oneri connessi alle operazioni previste per
il 1998  nell'ambito del  censimento intermedio dell'industria  e dei
servizi, indetto con  legge 31 dicembre 1996, n.  681, e' autorizzata
l'ulteriore  spesa di  lire  28 miliardi,  da assegnare  all'Istituto
nazionale di  statistica (ISTAT)  che ne  dispone nel  rispetto delle
disposizioni della citata legge n. 681 del 1996.
  2. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  in ragione  di lire  28 miliardi  per l'anno  finanziario
1998.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare   la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -   La legge   31  dicembre    1996,    n.  681,    reca:
          "Finanziamento   del censimento intermedio dell'industria e
          dei servizi nell'anno 1996".