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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31/03/1998, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 31-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   fronteggiare,   con  ulteriori  interventi,  gli
eccezionali  eventi  sismici  verificatisi  nelle  regioni  Marche ed
Umbria;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni per gli eventi calamitosi che hanno interessato
altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di
protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
e  del  Ministro  dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, per i beni
culturali  e ambientali, delle finanze, dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, per le politiche agricole, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli
interventi  di  ricostruzione  nei  territori  delle regioni Marche e
Umbria,  di  seguito  indicate  con  la parola "regioni", interessati
dalla  crisi  sismica  iniziata  il  26  settembre  1997,  di seguito
indicata  con  le  parole  "crisi sismica", in prosecuzione di quelli
gia'   avviati   con  il  decreto-legge  27  ottobre  1997,  n.  364,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile:
  n.  2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;
  n.  2669  del  1  ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;
  n.  2694  del  13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;
  n.  2706  del  31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;
  n.  2717  del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;
  n.  2719  del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;
  n.  2725  del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;
  n.  2728  del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.