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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 490

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2010)
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  • RUOLI E RECLUTAMENTO
    CAPO I
    RUOLI DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO,
    DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
  • 1
  • 2
  • RUOLI E RECLUTAMENTO
    CAPO II
    RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • AVANZAMENTO
    CAPO I
    DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO,
    DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
    Sezione I
    Norme fondamentali
  • 8
  • 9
  • AVANZAMENTO
    CAPO I
    DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO,
    DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
    Sezione II
    Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e
    procedimento di valutazione
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • AVANZAMENTO
    CAPO I
    DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO,
    DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
    Sezione III
    Valutazione per l'avanzamento
  • 14
  • 15
  • 16
  • AVANZAMENTO
    CAPO I
    DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO,
    DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
    Sezione IV
    Quadri di avanzamento e promozioni
  • 17
  • 18
  • AVANZAMENTO
    CAPO II
    AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • AVANZAMENTO
    CAPO III
    NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI
    IN SERVIZIO PERMANENTE
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • AVANZAMENTO
    CAPO IV
    AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CONGEDO
  • 31
  • MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO
    DEGLI UFFICIALI
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICOAMMINISTRATIVO E DEI RUOLI AD ESAURIMENTO
  • 38
  • 39
  • SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI
    UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
  • 40
  • UNIFICAZIONE DEI RUOLI
    CAPO I
    ESERCITO
    SEZIONE I
    UNIFICAZIONE DEI RUOLI DEL CORPO SANITARIO (UFFICIALI
    MEDICI E CHIMICO-FARMACISTI) E DEL CORPO VETERINARIO
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • UNIFICAZIONE DEI RUOLI
    CAPO I
    ESERCITO
    SEZIONE II
    UNIFICAZIONE DEI RUOLI DEL CORPO DI AMMINISTRAZIONE
    E DEL CORPO DI COMMISSARIATO
    (UFFICIALI COMMISSARI E UFFICIALI DI SUSSISTENZA)
  • 45
  • 46
  • UNIFICAZIONE DEI RUOLI
    CAPO II
    MARINA MILITARE
    UNIFICAZIONE DEL RUOLO MEDICI E DEL RUOLO FARMACISTI
    DEL CORPO SANITARIO
  • 47
  • 48
  • UNIFICAZIONE DEI RUOLI
    CAPO III
    AERONAUTICA MILITARE
    UNIFICAZIONE DEL RUOLO INGEGNERI, DEL RUOLO CHIMICI E
    DEL RUOLO FISICI DEL GENIO AERONAUTICO
  • 49
  • 50
  • ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI RUOLI
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
    CAPO I
    NORME TRANSITORIE
    SEZIONE I
    NORME TRANSITORIE COMUNI
  • 58
  • 59
  • 60
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
    CAPO I
    NORME TRANSITORIE
    SEZIONE II
    ESERCITO
  • 61
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
    CAPO I
    NORME TRANSITORIE
    SEZIONE III
    MARINA MILITARE
  • 62
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
    CAPO I
    NORME TRANSITORIE
    SEZIONE IV
    AERONAUTICA MILITARE
  • 63
  • 64
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
    CAPO II
    NORME FINALI
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1998
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 96 e 97, recante delega al Governo  per  riordino
del reclutamento, dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento  degli
ufficiali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 novembre 1997; 
  Sentite le rappresentanze del personale; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; 
  Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del  1996  non
ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto,  deve
applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica; 
  Considerato che le competenti commissioni  parlamentari  permanenti
non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o
indicati e che,  pertanto,  il  Governo  ha  facolta'  ugualmente  di
esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del  1996,  la  cui
scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1997; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
dei trasporti e della navigazione, dell'interno  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
 
                             Articolo 1 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  la  riduzione
delle dotazioni organiche e delle consistenze  effettive  complessive
degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa  l'Arma
dei carabinieri,  della  Marina  militare,  escluso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. 
  2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate  dall'articolo
1,  comma  96,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  vengono,
conseguentemente,  adeguate  le  previsioni  normative  attinenti  al
reclutamento, allo stato giuridico ed all'avanzamento degli ufficiali
di cui al comma 1 in base  ai  criteri  previsti  dal  comma  97  del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996. 
  3. Finche' le consistenze effettive dei ruoli non  siano  contenute
entro le  dotazioni  organiche  fissate  dal  presente  decreto,  per
realizzare le economie previste dall'articolo 1,  comma  97,  lettera
h),  della  legge  n.  662  del  1996,  i   moduli   complessivi   di
alimentazione dei ruoli non devono superare la  misura  del  70%  dei
moduli complessivi previsti per ciascuna  Forza  Armata  dalle  norme
vigenti anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Con apposito decreto legislativo emanato ai sensi  dell'articolo
1, comma 97,  della  predetta  legge  n.  662  del  1996  viene  data
attuazione  al  transito  nelle   pubbliche   amministrazioni   degli
ufficiali in esubero con venticinque anni di servizio effettivo. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,   se   non
diversamente specificato, con i gradi degli  ufficiali  dell'Esercito
si  individuano  anche  i  corrispondenti  gradi   della   Marina   e
dell'Aeronautica secondo quanto riportato nella tabella "A"  allegata
al presente decreto. 
 
  Avvertenza: 
  Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3,  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente   della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985,  n  1092,  al  solo  fine  di
facilitare la lettura delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore  e  1'efficacia  degli
atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  1996,   n.   303,
          supplemento  ordinario.  Il testo dell'art.   1, commi 96 e
          97, e' il seguente:
            "96.     Nel      quadro      della      ristrutturazione
          dell'organizzazione  centrale,  territoriale  e  periferica
          della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti
          dalla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  le   dotazioni
          organiche  e  le  consistenze  effettive  complessive degli
          ufficiali in  servizio  permanente  dell'esercito,  esclusa
          l'Arma  dei  carabinieri, della Marina militare, escluso il
          corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare  sono  ridotte  del  25 per cento entro otto anni,
          attraverso la riduzione  almeno  del  30  per  cento  della
          alimentazione dei ruoli.
            97.  Nell'ambito  delle  riduzioni di cui al comma 96, il
          Governo e' delegato ad emanare,  entro  dodici  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
          stato giuridico e  dell'avanzamento  degli  ufficiali,  che
          dovranno:
             a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle
          esigenze  ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli
          gerarchici da assicurare, in rapporto anche  alle  funzioni
          da   svolgere   nell'ambito   delle   strutture   integrate
          dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali
          similari, i  ruoli  normali  e  speciali  anche  attraverso
          revisione  dei  ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
          soppressione,  esaurimento  ovvero  istituzione  di   nuovi
          ruoli,   con   determinazione  delle  relative  consistenze
          organiche;
             b) apportare le necessarie modificazioni alla  normativa
          vigente  al  fine  di  realizzare,  in  ambito  interforze,
          avanzamenti normalizzati paritetici  ed  uguali  limiti  di
          eta'  per  la  cessazione  dal  servizio tra ruoli omologhi
          preposti a funzioni similari;
             c) prolungare opportunamente la permanenza  nei  singoli
          gradi  in  relazione  ai  piu'  elevati limiti di eta', che
          comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
             d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi  di
          cui  alla  legge  10  dicembre 1973, n. 804, in relazione a
          quanto previsto nel comma  96,  precisando  le  cariche  da
          escludere  dal collocamento in aspettativa per riduzione di
          quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n.  804  del
          1973;
             e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio,
          in  un  arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella
          che verra' definita  con  i  decreti  legislativi,  tenendo
          conto  dei  giudizi di idoneita' espressi dalle commissioni
          di avanzamento alla data di entrata in vigore dei  predetti
          decreti,  nonche'  disciplinando  il  transito, senza oneri
          aggiuntivi,    del    personale    eccedente    in    altre
          amministrazioni;
             f)  prevedere  la semplificazione e la razionalizzazione
          delle procedure relative alla valutazione del personale  ai
          fini  dell'avanzamento,  nel  rispetto dei principi sanciti
          dalla legge 12 novembre 1955, n.   1137, e dalla  legge  19
          maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di
          voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione
          caratteristica   disponibile,   la   razionalizzazione  del
          funzionamento  dei   collegi   giudicanti   preposti   alla
          valutazione  del  personale,  nonche' procedure di verifica
          dell'operato delle commissioni di avanzamento  in  caso  di
          annullamento delle valutazioni;
             g)  aggiornare  la  normativa  relativa  alla  posizione
          dell'ausiliaria,  limitandone  le  condizioni  di  accesso,
          riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta'
          per  la  cessazione dal servizio previsti per le differenti
          categorie del pubblico impiego,  ampliandone  le  cause  di
          esclusione  e  di cessazione anticipata e ridisciplinandone
          le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare
          il  versamento  delle   ritenute   contributive   ai   fini
          pensionistici  per tutta la durata della permanenza in tale
          posizione;
             h)  realizzare  economie nette di spesa, con riferimento
          agli  oneri  per  gli  ufficiali  in  servizio   permanente
          effettivo   previsti   ai   fini   del  bilancio  triennale
          1997-1999,  non  inferiori,  rispettivamente,  a  lire   60
          miliardi  nel  1997,  lire  84 miliardi nel 1998 e lire 138
          miliardi nel 1999".
          Note all'art. 1, commi 2, 3 e 4:
            - Il testo dell'art. 1, comma 96, della legge n. 662/1996
          e' riportato nelle note alle premesse.
            - Il testo del  comma  97  dell'art.  1  della  legge  n.
          662/1996 e riportato nelle note alle premesse.
            -  La  lettera  h)  dell'art.  1,  comma  97, della legge
          662/1996 e' riportata nelle note alle premesse.