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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. 482

Regolamento recante l'adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei periti industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-1-1998

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;
Visto l'articolo 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, il quale prevede che le modifiche alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali vengano stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio del collegio nazionale dei periti industriali;
Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;
Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei periti industriali nelle sedute del 6 ottobre 1992 e del 17 febbraio 1994;
Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, come modificati da ultimo dall'articolo 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1987, n. 116, sono variati e fissati in ragione di lire 87.000 per il perito industriale e di lire 55.000 per ogni aiutante di concetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro dei lavori pubblici Costa Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997

Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 282 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.

1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987 recita:
"I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981, sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione di L. 15.000 per il perito industriale e il 60% di L. 15.000 per l'aiuto di concetto".