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REGIO DECRETO 30 dicembre 1897, n. 548

Relativo all'istituzione di una Scuola centrale di tiro per l'artiglieria. (097U0548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 8-2-1898
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  legge  d'ordinamento  del  R.  Esercito  e  dei  servizi
dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - testo unico  approvato
con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 - modificato dalle leggi 24
giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47; 
 
  Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale all'articolo  3  da'
facolta'  al  Governo  di  attuare,   mediante   decreti   Reali,   i
provvedimenti per l'ordinamento dell'Esercito; 
 
  Visto il Nostro decreto 22 luglio 1897 n.  361,  per  l'ordinamento
delle Scuole militari e del personale insegnante civile; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo 1 del precitato Nostro decreto in data 22 luglio 1897,
dopo la lettera g), aggiungere: 
 
  «g  bis)  La   Scuola   Centrale   di   tiro   d'artiglieria,   per
l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1897. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                   A. Di San Marzano. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.