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REGIO DECRETO 4 luglio 1897, n. 414

Che approva il testo unico delle leggi sulla tassa di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e registro. (097U0414)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-10-1897 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'art. 11 della legge 26 luglio 1896 n. 341, che diede al Nostro Governo la facoltà di raccogliere e coordinare in unico testo la legge 13 settembre 1874 n. 2077 (serie 2ª), sulle tasse di bollo e su quello in surrogazione alle due tasse di bollo e registro, le disposizioni successive che l'hanno modificata ancorché contenute in leggi concernenti materie estranee al bollo e registro;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle tasse di bollo e registro, approvato col Nostro decreto del 13 settembre 1874 n. 2077, e le leggi modificative 11 gennaio 1880 n. 5430, 29 giugno 1882 n. 835, 14 luglio 1887 n. 4702, 12 luglio 1888 n. 5515, 22 luglio 1894 n. 339;

Visto, per le disposizioni riferentisi alla materia del bollo e delle tasse in surrogazione al bollo e registro, le leggi 20 aprile 1871 n. 192, per la riscossione delle imposte dirette, 13 settembre 1876 n. 3326, sui contratti di borsa, 14 agosto 1879 n. 5035, per la prenotazione a debito delle tasse nei procedimenti del Fondo per il Culto, 19 luglio 1880 n. 5536, allegato D, contenente disposizioni relative al patrocinio gratuito, 7 aprile 1881 n. 133, sull'abolizione del corso forzoso, 5 luglio 1882 n. 951, per la tassa di bollo sugli assegni bancari, il codice di commercio approvato col Nostro decreto 31 ottobre 1882 n. 1062, le leggi 17 dicembre 1882 n. 1154, sui magazzini generali, 8 luglio 1883 n. 1461, per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità, 8 luglio 1883 n. 1473, sulla cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, 15 aprile 1886 n. 3818, sulle società di mutuo soccorso, 23 gennaio 1887 n. 4276, sul credito agrario, 15 luglio 1888 n. 5546, sul riordinamento delle casse di risparmio, 30 dicembre 1888 n. 5866, sull'emigrazione, 30 marzo 1890 n. 6790, sulla tassa di bollo e di negoziazione per le cartelle agrarie, 1° maggio 1890 n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa, 2 luglio 1890 n. 6930, sull'emissione di Obbligazioni di Stato 4% per provvedere a spese ferroviarie, 10 aprile 1892 n. 191, sugli atti giudiziari e i servizi di cancelleria, 16 giugno 1892 n. 261, sulla competenza dei conciliatori, 22 aprile 1893 n. 195, per le convenzioni marittime, 15 giugno 1893 n. 295, sui probi-viri, 30 dicembre 1894 n. 597 (tosto unico), sul monte pensioni dei maestri elementari, 28 luglio 1895 n. 455, sugli uffici di conciliazione, 8 agosto 1895 n. 486 (Allegati G, H ed L) sui provvedimenti di finanza e tesoro, 8 agosto 1895 n. 505, sulle retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti di imposte, 8 agosto 1895 n. 556, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie, 26 gennaio 1896 n. 44 (testo unico) per le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, 4 giugno 1896 n. 183, sul credito fondiario, 23 luglio 1896 n. 318 per la marina mercantile, 26 luglio 1896 n. 341, sulle volture catastali e i procedimenti di stima, 24 dicembre 1896 n. 547, sulle licenze pel rilascio di beni immobili;

Visti i Nostri decreti 23 aprile 1881 n. 168, sul corso forzoso, 26 gennaio 1882 n. 621, sul debito pubblico, 19 agosto 1882 n. 959, sugli assegni bancari, 22 maggio 1887 n. 4598, sulla istituzione di punzoni pel bollo straordinario, 3 agosto 1888 n. 5603, sulle tasse di bollo e registro, 11 ottobre 1888 n. 5716, per la tassa di bollo sulle cambiali, 6 agosto 1891 n. 486, per marche da bollo a tassa graduale e fissa, 26 aprile 1894 n. 179 sui probi-viri, 4 agosto 1894 n. 416, modificativo del regolamento 27 dicembre 1882 n. 1139, per l'esecuzione del codice di commercio, 24 novembre 1895 n. 673, per istituzione di nuova marca da bollo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulla tassa di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e del registro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1897.

UMBERTO.

Branca.

Visto, Il Guardasigilli: Rudinì.

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N. B. Il testo unico è integralmente inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.