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LEGGE 2 agosto 1897, n. 378

Sulla fabbricazione e vendita delle essenze d'agrumi o sommacchi triturati o in polvere. (097U0378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-9-1897

Art. 1



Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualità e la quantità delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che lo riguardano.

Il trasgressore è punito con la multa da 100 a 500 lire; cui può aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese.