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LEGGE 11 luglio 1897, n. 256

Concernente l'istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato. (097U0256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-7-1897 al: 26-6-1931
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Art. 1



Ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti per quanto riguarda i conti dei contabili, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.

Il riscontro della Corte si eserciterà in base ad inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'Amministrazione, e agli ordini d'entrata e d'uscita da registrarsi dalla Corte.

I conti dei magazzini e depositi faranno parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.