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LEGGE 11 luglio 1897, n. 256

Concernente l'istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato. (097U0256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-7-1897
al: 26-6-1931
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ferma restando la giurisdizione della Corte dei  conti  per  quanto
riguarda i conti dei contabili, e'  affidato  alla  Corte  stessa  il
riscontro  sui  magazzini  e  depositi  di  materie  e  di  merci  di
proprieta' dello Stato. 
 
  Il riscontro della Corte si esercitera' in base ad inventari  della
consistenza   dei    detti    magazzini    e    depositi    accertati
dall'Amministrazione,  e  agli  ordini  d'entrata   e   d'uscita   da
registrarsi dalla Corte. 
 
  I conti dei magazzini e depositi faranno parte del conto consuntivo
di ciascun esercizio finanziario.