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DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. 464

Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1998
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  ed  in particolare
l'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h);
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
  Acquisiti  il  parere  del Consiglio superiore delle Forze armate e
quelli  delle  competenti  commissioni  permanenti  della  Camera dei
deputati  e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma
2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 23 ottobre e del 28 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
finanze,  delle  politiche  agricole,  della  pubblica  istruzione  e
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti
di  cui  al  presente  decreto,  e'  volto a consentire la permanente
disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata ed
interforze,  facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di
unita'  terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla
difesa   del  territorio  nazionale  e  delle  vie  di  comunicazione
marittime  ed  aeree,  nonche'  finalizzato  a partecipare a missioni
anche  multinazionali  per  interventi  a  supporto  della  pace;  le
relative  predisposizioni  di mobilitazione sono pertanto limitate al
completamento dei comandi, enti ed unita' in vita.
  2. Per una piu' efficace ed economica articolazione dello strumento
militare,    pienamente   integrato   in   un'ottica   interforze   e
operativamente  compatibile  con  quelli alleati, le disposizioni del
presente decreto disciplinano:
a) la   soppressione,   la   riorganizzazione,   anche   mediante  la
   ridefinizione,  dei  comandi operativi e territoriali, delle altre
   strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;
b) la   istituzione   dell'Istituto   superiore   di  Stato  maggiore
   interforze;
c) la  differenziazione  e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla
   protezione civile e alla tutela ambientale.
  3. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per  "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita
   missione   dell'ente   da   cui  consegue  lo  scioglimento  o  la
   ridefinizione dell'organismo per altra missione;
b) per  "riorganizzazione",  qualsiasi  provvedimento  connesso  alla
   revisione  o  all'integrazione  della  missione  dell'ente  ovvero
   qualsiasi  determinazione  volta  ad accentrare in nuovi organismi
   funzioni  svolte  da  enti  soppressi  o  ridefiniti  ai sensi del
   presente decreto.
Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge  al  le quali e' operato il rinvio. Restano invariati
          il   valore   e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.

           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          sotanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -   La   legge    28  dicembre  1995,  n.  549,   recante
          "Misure  di razionalizzazione   della  finanza    pubblica"
          e'   pubblicata    nel supplemento ordinario  alla Gazzetta
          Ufficiale  n. 24 del  30 gennaio 1996 -  Serie generale. Il
          testo  dell'art. 1, comma 1,  lettere, a), d), ed h) e'  il
          seguente:
            "   a)   ridurre   il  numero  dei  comandi  operativi  e
          territoriali e  delle  altre  strutture  periferiche  della
          Difesa,      anche   a  livello  di  regione  militare,  di
          dipartimento militare   marittimo, di regione    aerea  ivi
          comprese      le     corrispondenti     direzioni        di
          amministrazione,   e    di  istituti      di    formazione,
          garantendo     una    loro  piu'    efficace articolazione,
          composizione,   ubicazione     ed   attribuzione      delle
          competenze";
            " d)  favorire la differenziazione e  l'ampliamento delle
          attivita'  rivolte  alla  protezione  civile  e alla tutela
          ambientale";
            " h) costituire un istituto  superiore di Stato  maggiore
          interforze che unifichi e sostituisca i  corsi superiori di
          Stato  maggiore  della  scuola  di    guerra dell'esercito,
          dell'istituto di  guerra marittima e della scuola di guerra
          aerea".
            - Il testo dell'art. 1, comma  2, della cilata  legge  n.
          549/1995  e'  il  seguente: "2.   Il Governo trasmette alla
          Camera dei   deputati e  al  Senato  della  Repubblica  gli
          schemi    dei  decreti  legislativi di cui al comma  1,  al
          fine  dell'espressione    del   parere   da   parte   delle
          competenti   Commissioni    permanenti,  da  rendere  entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione".