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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 288

Regolamento concernente le modalità di giuramento del personale delle ferrovie in concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-09-1997
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-9-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Considerata la necessità, in base al disposto dell'articolo 71, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, di determinare le modalità di prestazione del giuramento del personale delle ferrovie in concessione tenuto alla constatazione e verbalizzazione delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti contenute nel medesimo decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il personale delle ferrovie in concessione addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie, deve prestare giuramento innanzi al pretore del luogo ove ha sede la direzione di esercizio, con la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".
2. Copia del verbale di giuramento è rilasciata all'interessato e, per tramite di quest'ultimo, all'azienda di appartenenza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi.
- Il testo dell'art. 71, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è il seguente: "Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione
deve essere giurato nelle forme di legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 71, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, v. nelle note alle premesse.