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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 271

Regolamento in materia di requisiti dei progettisti delle imbarcazioni da diporto per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-8-1997
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-8-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3 relativo alla progettazione e alla costruzione delle imbarcazioni da diporto;
Visto l'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Ritenuta la necessità di modificare il titolo IV, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per disciplinare l'esercizio della professione di progettista delle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel quadro delle abilitazioni professionali del personale tecnico delle costruzioni navali, nonché di stabilire i requisiti per l'ammissione al relativo esame di abilitazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1996;
Ritenuto di non conformarsi al parere del Consiglio di Stato per il requisito della maggiore età indicato dal predetto consesso, sulla considerazione che l'abilitazione professionale di progettista delle imbarcazioni da diporto si inserisce nel sistema delle abilitazioni del personale tecnico delle costruzioni navali di cui agli articoli 275 e seguenti del regolamento al codice della navigazione dove è prevista un'età minima di 21 anni, nonché sulla considerazione che i titoli di studio e di esperienze richiesti per l'ammissione all'apposito esame non possono essere acquisiti prima del compimento del ventunesimo anno di età;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 280 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 280-bis (Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto). - 1. Salvo le competenze stabilite dagli articoli 277, 278 e 280, per essere iscritto nel registro di cui all'articolo 275 in qualità di progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto, occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, numero 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera d), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aeronautica o in architettura;
b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione della nautica da diporto;
c) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di costruttore navale, di cui all'articolo 278, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, tre anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
d) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
e) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di maestro d'ascia, di cui all'articolo 280, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
f) titoli riconosciuti equipollenti a quelli sopraelencati conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea.
3. Il periodo di tirocinio indicato al comma 2, lettere c), d) ed e) concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito della progettazione nautica, navale e della costruzione con comprovate mansioni di responsabilità.
4. La maturata esperienza di cui al comma 3 è documentata da una dichiarazione resa all'autorità marittima competente da un ingegnere navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, preposto alla direzione del cantiere di costruzione, ovvero alla progettazione navale, presso il quale il candidato ha prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro.
5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1998 possono essere ammessi agli esami i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali.
6. La maturata esperienza di cui al comma 5 è documentata da una dichiarazione, resa all'autorità marittima competente, da un ingegnere navale iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, attestante che il candidato nel periodo prescritto ha fornito la propria opera professionale in forma autonoma, con posizione di responsabilità, conservando la proprietà intellettuale dei progetti e degli elaborati tecnici realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa.
7. Per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto sono tenute sessioni ordinarie di esami presso le direzioni marittime di Genova nel mese di settembre, Napoli nel mese di marzo e Trieste nel mese di novembre.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997

Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 15

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:
"Art. 3. - I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.
I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.
I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate anche senza formale progetto, purché presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.
Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.