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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1997, n. 194

Regolamento concernente l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-7-1997
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  17-7-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-3047/U.C.L. del 17 aprile 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive
1. Il comitato previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si avvale dell'ufficio per l'informazione del contribuente, costituito presso il Segretariato generale, per i compiti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.

Note alle premesse:
- La legge n. 358/1991 reca norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.
- Per il comma 6 dell'art. 21 della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando il necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Si trascrive il testo del relativo art. 21:
"Art. 21. - 1. È istituito, alle dirette dipendenze dei Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è de mandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.
8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazio ne finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concer to con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzioassenso.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei parerì stessi al contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge".
- Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 287/1992 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze) è il seguente:
"Art. 9 (Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente). - 1. L'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente:
a) elabora e gestisce strategie e programmi per l'informazione del contribuente, in termini di obiettivi, di contenuti e di mezzi di comunicazione da utilizzare;
b) elabora strategie e programmi di intervento per l'informazione finalizzati a sviluppare la coscienza civica ed a migliorare l'immagine dell'Amministrazione finanziaria nella società;
c) esercita il monitoraggio sistematico sugli effetti delle politiche fiscali e dell'attività dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti e della società nelle sue diverse articolazioni, al fine di salvaguardarne i diritti e di garantire loro una più corretta assistenza nel rapporto con il fisco;
d) elabora programmi per una tempestiva divulgazione ai contribuenti di informazioni di carattere normativo e giurisprudenziale in materia tributaria, avvalendosi anche del servizio di documentazione tributaria gestito dall'ufficio del coordinamento legislativo;
e) assicura il funzionamento degli organi collegiali preposti allo svolgimento delle attività relative al diritto d'interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti, esercitando anche funzioni di assistenza, mediante un'apposita struttura di segreteria tecnica, del comitato di cui all'art. 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".