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DECRETO-LEGGE 10 marzo 1997, n. 49

Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 1997, n. 121 (in G.U. 10/05/1997, n.107).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1997
al: 10-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'operativita'  del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio
nazionale    della    scienza   e   della   tecnologia,   considerata
l'indispensabile  funzione  consultiva  che  svolgono nell'ambito del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con  particolare  riguardo  ai  compiti ineludibili da esercitare con
riferimento  alle  procedure  concorsuali in atto ed ai contributi da
ripartire tra enti di ricerca;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13
settembre  1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre   1996,  n.  573,  e'  differito  al  31  ottobre  1997  con
riferimento  al  Consiglio  universitario nazionale ed al 31 dicembre
1997  con  riferimento  al  Consiglio nazionale della scienza e della
tecnologia,  in  attesa  del  riordino  dei due organi consultivi del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.