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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1997, n. 51

Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1999)
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Testo in vigore dal: 26-3-1997
al: 17-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 13, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri   di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  delle  finanze  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
    b)   per  "Fondo",  il  Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime
dell'usura previsto dall'articolo 14, comma 1,
della legge;
    c)  per "commissario straordinario", il commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket;
    d) per "Comitato", il Comitato previsto dall'articolo 5, comma 2,
del   decreto-legge   31  dicembre  1991,  n.  419,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
    e)  per  "mutuo",  il  mutuo  previsto dall'articolo 14, comma 2,
della legge a favore delle vittime del reato di usura.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
             -  Il comma 13 dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n.
          108, recante disposizioni in materia di usura, prevede che,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          predetta  legge,  il Governo adotti un apposito regolamento
          di attuazione ai sensi dell'art. 17 della legge  23  agosto
          1988   n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri).
          Si  riporta  qui di seguito il testo integrale del predetto
          art. 14 della legge n. 108/1996:
             "Art.  14.  -  1.  E'  istituito  presso  l'ufficio  del
          commissario  straordinario del Governo per il coordinamento
          delle iniziative anti-racket il 'Fondo di solidarieta'  per
          le vittime dell'usura'.
             2.  Il  Fondo  provvede  alla  erogazione di mutui senza
          interesse di durata non superiore al quinquennio  a  favore
          di   soggetti  che  esercitano  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale, artigianale o comunque economica,  ovvero  una
          libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
          vittime  del  delitto di usura e risultino parti offese nel
          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
          all'importo dell'interesse e limitatamente  a  questo,  nei
          diritti della persona offesa verso l'autore del reato.
             3.  Il  mutuo non puo' essere concesso prima del decreto
          che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2.
          Tuttavia, prima di  tale  momento,  puo'  essere  concessa,
          previo    parere   favorevole   del   pubblico   ministero,
          un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
          erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni  di
          urgenza  specificamente  documentate;  l'anticipazione puo'
          essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
          denuncia  ovvero  dalla  iscrizione  dell'indagato  per  il
          delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il
          procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.
             4.  L'importo  del  mutuo e' commisurato al danno subito
          dalla vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto  degli
          interessi   e  degli  altri  vantaggi  usurari  corrisposti
          all'autore del reato. Il  Fondo  puo'  erogare  un  importo
          maggiore   quando,  per  le  caratteristiche  del  prestito
          usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
          riferibilita'  a  organizzazioni  criminali,  sono derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni.
             5. La domanda  di  concessione  del  mutuo  deve  essere
          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
          in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia dell'inizio delle
          indagini per  il  delitto  di  usura.    Essa  deve  essere
          corredata  da  un  piano  di  investimento e utilizzo delle
          somme   richieste   che   risponda   alla   finalita'    di
          reinserimento  della  vittima  del  delitto  di usura nella
          economia legale. In nessun caso le somme erogate  a  titolo
          di  mutuo  o di anticipazione possono essere utilizzate per
          pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del  capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
             6.   La   concessione   del   mutuo  e'  deliberata  dal
          commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle  iniziative  anti-racket sulla base della istruttoria
          operata dal comitato  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172.    Il
          commissario  straordinario  puo'  procedere alla erogazione
          della  provvisionale  anche  senza  il  parere   di   detto
          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
             7.  I  mutui  di  cui  al  presente articolo non possono
          essere concessi a favore  di  soggetti  condannati  per  il
          reato  di  usura  o  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
          personale. Nei confronti di soggetti  indagati  o  imputati
          per  detto  reato  ovvero  proposti  per  dette  misure, la
          concessione  del  mutuo  e'  sospesa  fino  all'esito   dei
          relativi   procedimenti.   La   concessione  dei  mutui  e'
          subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui
          all'art.  1,  comma  2,  lettere  c)  e  d),   del   citato
          decreto-legge n. 419
          del 1991.
             8.  I  soggetti  indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
          concessione del mutuo se nel  procedimento  penale  per  il
          delitto  di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
          al quale hanno proposto la domanda  di  mutuo,  hanno  reso
          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le
          dichiarazioni false o reticenti sia in  corso  procedimento
          penale,  la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
          di tale procedimento.
             9. Il Fondo procede alla  revoca  dei  provvedimenti  di
          erogazione  del  mutuo e della provvisionale ed al recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
               a) se il procedimento penale per il delitto  di  usura
          in  relazione  al  quale  il  mutuo o la provvisionale sono
          stati   concessi   si   conclude   con   provvedimento   di
          archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
          di proscioglimento o di assoluzione;
               b)  se  le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo  o di
          provvisionale non sono utilizzate in conformita'  al  piano
          di cui al comma 5;
               c)   se  sopravvengono  le  condizioni  ostative  alla
          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
             10. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  fatti  verificatisi  a partire dal 1 gennaio
          1996. Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
             11. Il Fondo e' alimentato:
               a)  da  uno  stanziamento  a carico del bilancio dello
          Stato pari a
          lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a  lire  20  miliardi  a
          decorrere dal 1997;
          al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1996-1998, al
          capitolo 6856 dello stato di previsone  del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero   di   grazia   e
          giustizia.   Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio;
               b)  dai  beni  rivenienti  dalla  confisca ordinata ai
          sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;
               c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
             12. E' comunque fatto salvo il principio  di  unita'  di
          bilancio  di  cui  all'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e successive modificazioni.
             13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23  agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge".
             -  Il  comma  1, lettera b), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che, con decreto del Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  che  deve  pronunciarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per  disciplinare l'attuazione e l'integrazione delle leggi
          e dei  decreti  legislativi  recanti  norme  di  principio,
          esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
          regionale.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  7 marzo 1996, n. 108, reca disposizioni in
          materia
          di usura.
             - Per il testo dell'art.  14  della  legge  n.  108/1996
          vedasi nelle note alle premesse.
             - Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il
          cui testo coordinato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del  28  febbraio  1992, s.g., n. 49, prevede l'istituzione
          del  Fondo  di  sostegno  per  le  vittime   di   richieste
          estorsive.  Si  riporta  il testo dell'art. 5, commi 2 e 3,
          del predetto decreto-legge n. 419/1991:
             "2. Il Fondo e' amministrato,  sotto  la  vigilanza  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          dall'Istituto nazionale delle  assicurazioni  a  mezzo  del
          proprio  consiglio  di  amministrazione. Presso il medesimo
          Istituto, fermi restando  gli  ordinari  controlli  cui  e'
          sottoposta  la relativa attivita', e' istituito un comitato
          avente compiti consultivi, propositivi e di verifica  della
          rispondenza   della   gestione  del  Fondo  alle  finalita'
          previste dal presente decreto.
             3. Il comitato di cui  al  comma  2  e'  presieduto  dal
          presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in
          sua  vece dal direttore ed e' composto da un rappresentante
          per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e
          di  grazia e giustizia, nonche' da tre componenti, nominati
          annualmente dal Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
          lavoro  su  designazione  delle  associazioni  nazionali di
          categoria in esso rappresentate, assicurando  il  principio
          della rotazione".