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REGIO DECRETO 17 dicembre 1896, n. 582

Che stabilisce l'entità delle cauzioni da prestarsi dagli agenti di riscossione per gl' Istituti sottoposti a tassa d'ingresso. (096U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-2-1897
al: 30-1-1899
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto l'articolo 20 del Regolamento  per  la  tassa  d'entrata  nei
Musei, nelle Gallerie, negli Scavi e nei Monumenti, approvato con  R.
decreto 11 giugno 1885, col quale si e' fatto obbligo agli Agenti  di
riscossione di prestare speciale cauzione pel  servizio  della  tassa
d'ingresso nella misura stabilita con decreto  23  dicembre  1880  n.
5839, serie 2ª, o che sarebbe in appresso fissata; 
 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  stabilire  un  criterio   fisso   per
determinare la entita' delle cauzioni da prestarsi da ciascuno  degli
Agenti per gl'Istituti sottoposti a  tassa  d'ingresso  non  compresi
nella tabella annessa al sopra citato decreto 23 dicembre 1880; 
 
  Ritenuto che possa essere equa misura di tale malleveria  la  somma
corrispondente al 50 per cento della media mensile delle  riscossioni
valutate sui risultati dell'ultimo quadriennio; 
 
  Sentito il parere del Ministero  del  Tesoro  e  del  Consiglio  di
Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostre  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Istruzione Pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le cauzioni degli Agenti  contabili  incaricati  della  riscossione
della tassa d'entrata istituita colla legge 27 maggio 1875  n.  2554,
sono determinate, per gli stabilimenti  non  compresi  nella  tabella
annessa al R. decreto 23 dicembre 1880 n. 5839, nella misura  del  50
per cento della riscossione media  mensile  calcolata  sui  risultati
dell'ultimo quadriennio.