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REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. 577

Che approva il Regolamento per prevenire gli abbordi in mare. (096U0577)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-7-1897 al: 31-12-1953
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 635 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile approvato con Regio decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª);
Visto il Regio decreto 4 aprile 1880 n. 5390 (serie 2ª), che stabiliva le norme per evitare gli abbordi in mare, e gli altri Regi decreti 6 luglio e 19 settembre 1884 n. 2523 e 2701, (serie 3ª), che lo modificavano;
Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il regolamento qui annesso che stabilisce le norme per evitare gli abbordi in mare, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina, è approvato e sarà posto in vigore per la marina nazionale militare e mercantile a datare dal 1° luglio 1897.