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LEGGE 24 dicembre 1896, n. 548

Che proroga la facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo solo sei mesi di compiuto tirocinio. (096U0548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-1-1897 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, al Governo del Re, di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretore dopo solo sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1898.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1896.

UMBERTO.

G. Costa.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.