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LEGGE 4 giugno 1896, n. 183

Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª). (096U0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-6-1896
al: 21-12-2008
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritti  di
commissione e spese d'amministrazione, unitamente agli  interessi  ed
alle quote di ammortamento, un compenso  annuo  non  maggiore  di  45
centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato,  restando  a  carico
del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione o  cancellazione
d' ipoteca. 
 
  Inoltre pagano all'  Istituto,  affinche'  questo  ne  soddisfi  il
pubblico erario, altri dieci centesimi per i mutui  non  superiori  a
lire diecimila, e per i mutui di maggiore somma  quindici  centesimi,
che potranno per Decreto Reale essere ridotti a  dieci  centesimi,  a
titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano  a
lui competere per il contratto e  per  la  emissione  e  circolazione
delle cartelle fondiarie. 
 
  Con  le  tasse  di  registro,  bollo  e  ipotecarie   l'abbonamento
comprende anche: 
 
    1° le accettazioni di delegazione di  pagamento  di  mutui  fatte
dall'Istituto creditore; 
 
    2° gli atti di consenso a riduzione,  surrogazione,  cessione  di
grado,  cancellazione  e  reiscrizione  d'ipoteche,  fatti  dopo   il
contratto condizionale di mutuo, allo scopo che  l'Istituto  consegua
la prima ipoteca; 
 
    3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione
delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo  scopo
indicato al n. 2; 
 
    4° gli atti di proroga della minor mora  convenuta  nell'atto  di
mutuo e gli atti  di  riduzione  della  mora  a  termine  minore  del
convenuto; 
 
    5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche  giudiziali  e
suppletive; 
 
    6° gli atti di quietanza e di  cancellazione  parziale  o  totale
della ipoteca a garanzia del mutuo; 
 
  e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto
o da esso necessariamente dipendenti. 
 
  Quando il mutuo per l'ammortamento o per  restituzioni  anticipate,
sia ridotto alla meta', il compenso sara' ridotto a  dieci  centesimi
annui per ogni cento lire della somma residuale. 
 
  Se al mutuatario originario subentrano piu' mutuatari,  i  compensi
erariali debbono essere ripartiti  fra  i  mutuatari  subentrati,  in
proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, e  il  benefizio
della riduzione, di cui all'alinea  precedente,  va  considerato  per
ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario. 
 
  I conti correnti con garanzia ipotecaria, sono soggetti alle  tasse
ordinarie