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REGIO DECRETO 23 febbraio 1896, n. 55

Modifica alcuni articoli di quello in data del 3 marzo 1892 numero 83 riflettente l'importazione temporanea degli zuccheri per la fabbricazione dei canditi. (096U0055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026