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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 19 agosto 1996, n. 587

Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1996
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Testo in vigore dal: 5-12-1996
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, che  all'art.  3,  comma  4,
prevede l'istituzione dei registri dei suini riproduttori ibridi;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;
  Visto  il  regolamento approvato con decreto ministeriale 20 luglio
1989, n. 298;
  Visto il disciplinare dell'albo nazionale dei  registri  dei  suini
riproduttori  ibridi,  approvato  con decreto ministeriale 22 ottobre
1992, n. 14679;
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2
giugno 1988, n. 218, e del citato art. 3, comma  4,  della  legge  15
gennaio 1991, n. 30, occorre prevedere il valore medio di mercato per
suini   riproduttori   ibridi   e  pertanto  apportare  modifiche  ed
integrazioni al citato decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 19 ottobre 1995;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 23 novembre 1995;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art. 2, comma 1, del regolamento  20  luglio  1989,  n.  298,  e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Per  gli  animali  appartenenti  alle specie equine, bufaline,
suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato  riferito  alla
data  dell'ordinanza  di  abbattimento  e'  ricavato  dalla media dei
prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le  piazze
riportate  nell'ultimo  listino  settimanale pubblicato dall'Istituto
per  studi,  ricerche  ed  informazioni  sul   mercato   agricolo   -
I.S.M.E.A.,  istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio 1987, n. 278.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n. 218/1988 reca: "Misure per la lotta contro
          l'afta  epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche  degli
          animali".
             -   La   legge  n.  30/1991  reca  la  disciplina  della
          riproduzione animale.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 del regolamento n. 298/1989, come
          sopra modificato, e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. Per gli animali appartenenti  alle  specie
          equine,  bufaline,  suine,  ovine,  caprine,  cunicole,  il
          valore di mercato  riferito  alla  data  dell'ordinanza  di
          abbattimento  e'  ricavato  dalla  media  dei  prezzi,  per
          ciascuna specie e categoria, rilevati su  tutte  le  piazze
          riportate   nell'ultimo   listino   settimanale  pubblicato
          dall'Istituto  per  studi,  ricerche  ed  informazioni  sul
          mercato  agricolo  -  I.S.M.E.A., istituito con decreto del
          Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.
             2. Con la stessa procedura  di  cui  al  comma  1  viene
          individuato  il valore di mercato per gli avicoli abbattuti
          e per l'abbattimento di famiglie  di  api  o  di  pesci  da
          acquacoltura".