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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 554

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonchè per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 653 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-10-1996 al: 23-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nei predetti servizi, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli e nelle province della regione Calabria;
Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre di più rapidi e agili strumenti di reclutamento del personale, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore dei soggetti interessati alla chiamata alle armi residenti nei comuni colpiti da alluvione nel 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 31 dicembre 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia.
3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.