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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 514

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/10/1996
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Testo in vigore dal: 19-10-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1, che ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentita la  commissione  paritetica  prevista  dall'art.  65  dello
statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1996;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Delega delle funzioni amministrative
          in materia di collocamento e avviamento al lavoro
  1.  Al  fine  di  realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un
organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1  gennaio
1997   e'   delegato  a  detta  regione  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  attribuite  all'ufficio  regionale  e   agli   uffici
provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione nonche' alle
sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego,  eccettuate  le   funzioni
relative  alla  composizione delle controversie individuali di lavoro
trattate nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione e
le funzioni relative alla ricognizione e al  monitoraggio  del  costo
del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro.
  2.  Lo  Stato  e  la  regione  si  informano  reciprocamente  sullo
svolgimento delle funzioni amministrative nella materia del  presente
decreto.
  3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative
di organizzazione, di spesa e di attuazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  per  la  regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 29 del 1 febbraio 1963), e' cosi' formulato:
             "Art.   65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione".