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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 486

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1996, n. 582 (in G.U. 19/11/1996, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/2024)
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Testo in vigore dal: 8-5-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il risanamento ambientale delle aree industriali  di
Bagnoli e di Sesto San Giovanni; 
  Considerato  che  con  la  cessazione  dell'attivita'  gia'  svolta
dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni  CECA  89/218  e  94/259,
l'intervento  relativo  all'area  di  Bagnoli  riveste  carattere  di
priorita'  per  l'elevato  rischio  ambientale  e  la   grave   crisi
produttiva ed occupazionale della  citata  area,  come  rilevato  nei
protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994  sottoscritti
dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania,  dal
comune di Napoli e dall'IRI; 
  Considerato che analoghe esigenze di  intervento  urgente  presenta
l'area industriale di Sesto San Giovanni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
di concerto con il Ministro dell'ambiente; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  2. Per la realizzazione delle attivita' di  cui  al  comma  1,  che
saranno gestite secondo le modalita' definite  dal  progetto  di  cui
alla  citata  delibera  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica del 20 dicembre 1994,  viene  utilizzato  in
via prioritaria il personale dell'ILVA e delle societa' collegate  di
cui alle intese con le parti sociali sottoscritte  in  data  9  e  12
marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del
pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16  maggio  1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 
451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499. 
  2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2 puo'  essere  utilizzato,
nel limite massimo di 22 unita', anche  il  personale  addetto,  alla
data del 14  giugno  1988,  in  modo  continuativo  e  prevalente  ad
attivita'  di  servizio  e   di   manutenzione   nello   stabilimento
siderurgico  dell'ILVA  di  Bagnoli  tuttora  dipendente  da  imprese
operanti all'interno  dello  stabilimento  ed  identificato  mediante
attestato dell'Ispettorato del lavoro  rilasciato  sulla  base  della
documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il  datore  di
lavoro. 
  2-ter. Le categorie di personale di cui ai commi  2  e  2-bis  sono
utilizzate  attraverso  l'assorbimento  da  parte  dell'IRI  o  delle
societa'  partecipate  di  cui  al  comma  1,  ovvero   di   societa'
partecipate di nuova costituzione. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  12. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  13. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. 
  14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di  centoottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentiti  la
regione Campania, la provincia di Napoli  ed  il  comune  di  Napoli,
integra il piano di cui al comma 1 per la  bonifica  dell'arenile  di
Coroglio-Bagnoli e  dell'area  marina,  ((...))  definendo  un  primo
stralcio del programma per un importo pari a 25  miliardi  del  quale
disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni  di  risorse
destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale  "Provincia
di Napoli", di cui alla tabella 4 della  delibera  CIPE  21  dicembre
1993 e successive  modifiche  ed  integrazioni  di  approvazione  del
programma triennale per l'azione pubblica per  la  tutela  ambientale
1994-1996, cosi' come rideterminata dal  Ministero  dell'ambiente  ai
sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n.
389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996,
n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla  concessione
demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli
eventuali concessionari. Secondo i criteri e  le  procedure  previste
dal presente comma sono utilizzate  le  eventuali  ulteriori  risorse
destinate a  tale  scopo  a  valere  su  finanziamenti  comunitari  e
nazionali. 
  ((14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33,  comma  13-  bis,
del  decreto-legge  12  settembre   2014   n.133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164,  in  relazione
agli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  risanamento
ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14,  per
i quali  sono  in  corso  le  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale,  qualora  la  ridefinizione  dei  profili   localizzativi
consegua a modificazioni e integrazioni di  singoli  interventi  gia'
assoggettati  a  VAS,  puo'  procedersi  alla  valutazione  integrata
VIA-VAS.  In  tal  caso,  la  valutazione  integrata  e'   effettuata
dall'Autorita' competente per la VIA e si conclude con l'adozione  di
un provvedimento unico.)) 
  15. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.