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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 16 maggio 1996, n. 413

Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/1998)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  23-8-1996

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 17 che detta norme sugli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione;
Considerato che il comma 5 del predetto art. 17 prevede che sono stabilite, con decreto del Ministro della sanità, le idoneità nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le proce- dure, le modalità di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del curriculum professionale e i requisiti di ammissione dei candidati;
Visto l'art. 15 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 che detta norme in materia di dirigenza del ruolo sanitario, prevede- ndo che il secondo livello dirigenziale è conferito per incarico al personale in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e che spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici e che al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 16 maggio 1996 (protocollo n. 900.4/333);

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1

Categorie professionali. Sessioni di esame
1. L'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si consegue a seguito di superamento di esame da espletarsi in sede nazionale.
2. L'esame è diretto ad accertare le capacità professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nell'effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del curriculum professionale.
3. In ogni sessione di esame si può presentare domanda di ammissione per una sola disciplina. La produzione di più domande comporta l'ammissione d'ufficio nella disciplina nella quale il candidato ha prestato il servizio prevalente nell'ultimo decennio o, in via subordinata, nella disciplina nella guale il candidato ha la specializzazione di data più recente.
4. Chi ha già conseguito l'idoneità in una disciplina non può presentare domanda di ammissione per la stessa disciplina o per altre discipline nel bando immediatamente successivo a quello del conseguimento dell'idoneità stessa. La domanda eventualmente presentata è priva di effetto e gli esami eventualmente sostenuti sono annullati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.