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DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 341

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia

note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 427 (in G.U. 19/08/1996, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1996 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.