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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1996, n. 260

Regime comunitario di produzione lattiera.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/5/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
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Testo in vigore dal:  16-5-1996 al: 15-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Entro il 31 marzo 1996, l'AIMA pubblica appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.
2. L'efficacia dell'articolo
2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è sospesa sino al 31 marzo 1997.
3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini medesimi da parte della regione. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.