stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 255

Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-05-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1996)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-5-1996
al: 10-7-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  garantire  il  tempestivo  svolgimento  dei  corsi
finalizzati  al  conseguimento  dell'abilitazione all'insegnamento di
cui  all'articolo  1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nonche' in materia di proroga di organi collegiali e di comandi e per
assicurare il funzionamento degli edifici scolastici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
i  Ministri  del  bilancio  e della programmazione economica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  28  dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' sostituito dal seguente:
  "  28.  Ai  corsi  di  cui  al  comma 27 sono ammessi i docenti con
contratto  a  tempo  determinato nelle scuole statali e i docenti con
contrato  a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole
di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle
scuole  materne  autorizzate, che abbiano prestato effettivo servizio
di  insegnamento  per  almeno  trecentosessanta  giorni  nel  periodo
intercorrente  tra  l'anno  scolastico  1989-90  e  l'anno scolastico
1995-96,  di  cui  almeno  centottanta  giorni  negli anni scolastici
1994-95  e 1995-96. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero
dagli obblighi di servizio per i docenti delle scuole statali.".
  2.  La  durata  in carica dei consigli scolastici provinciali e dei
consigli  scolastici  distrettuali,  gia' prorogata al 31 maggio 1996
dall'articolo  2,  comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1996.
  3.  In  attesa  dell'organica  riforma  degli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i
comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  possono  essere  ulteriomente  rinnovati  per l'anno
scolastico 1996-97, previa motivata richiesta del consiglio direttivo
dei predetti enti.