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DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 238

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1996)
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Testo in vigore dal: 2-5-1996
al: 1-7-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per la riorganizzazione ed il funzionamento del settore
della cooperazione allo sviluppo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.   In   attesa   della   riforma  complessiva  dell'attivita'  di
cooperazione  allo  sviluppo,  che  dovra'  tener  conto  anche delle
indicazioni  della  Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai
sensi  della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono essere beneficiari
degli  interventi  di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle
organizzazioni  non  governative  e  gli  aiuti di emergenza, solo le
popolazioni  e  i  Paesi  in  via di sviluppo individuati di volta in
volta  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri su proposta del Ministro
degli affari esteri.
  2.  Gli  interventi  di cooperazione, ad eccezione dei contributi a
organizzazioni  non  governative,  sono attuati su richiesta e previa
intesa  con  i  beneficiari.  Essi sono realizzati, con esclusione di
quelli  di  emergenza,  attraverso  un procedimento che disciplina in
modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del
controllo,  le cui modalita' di svolgimento e i cui contenuti tecnici
sono  stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore  generale  per la
cooperazione   allo   sviluppo,   di  seguito  denominato  "direttore
generale",  previo  parere  conforme  del Comitato direzionale per la
cooperazione  allo  sviluppo  di  cui  all'articolo  9 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato "Comitato direzionale".
  3.  Nessun  impegno verso le popolazioni e i Paesi interessati puo'
essere  assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica
e  finanziaria  dell'iniziativa  proposta  effettuata  a  cura  della
Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo sviluppo, di seguito
denominata "Direzione generale".
  4.  Il  procedimento  previsto  dal  comma  2 si applica anche alle
iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante
fondi  finalizzati  o  cofinanziamenti.  In  tale  caso le iniziative
possono  essere  finanziate  sulla  base di valutazioni o di studi di
prefattibilita' e fattibilita' predisposti dai suddetti organismi.