stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 224

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1997)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-4-1996
al: 28-6-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dal 1 luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto  pubblico
sono  gestiti  da  commissari  straordinari  fino alla data di nomina
degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.  A
partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione
attualmente   in   carica.      L'atto   di  nomina  del  commissario
straordinario determina anche  il  compenso  spettante  allo  stesso.
Contestualmente  alla  nomina dei commissari straordinari si provvede
alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove
mancanti.
  2. La disposizione del comma 1  non  si  applica  al  consiglio  di
amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova.
  3.  Per  i  dipendenti  pubblici  e  per quelli privati la nomina a
commissario straordinario presso le unita' sanitarie  locali,  ovvero
presso   le   aziende   ospedaliere   determina  il  collocamento  in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza  e  dell'anzianita'  di
servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza o i datori di lavoro
provvedono ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi  contributi,
comprensivi   delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'  dei
contributi  assistenziali  calcolati  sul   trattamento   stipendiale
spettante  al  medesimo,  ed a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unita' sanitarie locali  e  alle  aziende  ospedaliere  le
quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.
  4.  Al  comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:   "I  datori
di  lavoro  provvedono  ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi
contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente,  nonche'
dei  contributi  assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale
spettante al medesimo ed a richiedere  il  rimborso  del  correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero delle quote a carico dell'interessato.".
  5.  Le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e
delle relative norme di attuazione di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.