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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 206

Modificazioni ed integrazioni ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, in materia di assicurazione sulla vita e di assicurazione diversa dalla assicurazione sulla vita.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/4/1996
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  25-4-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 1, comma 5, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE, del Consiglio, del 10 novembre 1992, in materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni agli articoli 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
1. All'art. 29, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed all'art. 30, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo le parole: "sempre che" sono inserite le seguenti: ", nel caso di azioni,".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
- Il D.Lgs. n. 174/1995 reca attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.
- La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE n. L 360 del 9 dicembre 1992.
- Il D.Lgs. n. 175/1995 reca attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
- La direttiva 92/49/CEE è pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992.
Note all'art. 1:
- Per il D.Lgs. n. 174/1995, vedi note alle premesse.
L'art. 29, comma 1, come modificato dal presente decreto, così recita:
"1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per più del:
a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in piu terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento;
b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati:
1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;
2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.
Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;
c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato".
- Per il D.Lgs. n. 175/1995, vedi note alle premesse.
L'art. 30, comma 1, come modificato dal presente decreto, così recita:
"1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:
a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari sufficientemente vicini, tali da poter essere considerati come un unico investimento:
b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale nei seguenti attivi complessivamente considerati:
1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;
2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o da un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.
Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;
c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.