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DECRETO-LEGGE 25 marzo 1996, n. 157

Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/3/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/1996)
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Testo in vigore dal:  27-3-1996 al: 25-5-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare la data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero di cui all'articolo 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, al fine di evitare la concomitanza delle relative operazioni preparatorie e di voto con quelle per le elezioni politiche nazionali e per la elezione del Consiglio regionale siciliano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) è rinviata di dodici mesi rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172.
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.