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DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1996, n. 104

Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2004)
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Testo in vigore dal: 6-10-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Ambito di applicazione e finalita'

  1.  Il  presente  decreto legislativo, in attuazione delle norme di
cui  all'art.  3,  comma  27,  della  legge  8  agosto  1995, n. 335,
disciplina  l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali
di  natura  pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla
legge  20  marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli di cui al decreto
legislativo  30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici
successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni,
alle  forme  del  trasferimento  della proprieta' degli stessi e alle
forme  di  realizzazione  di  nuovi  investimenti immobiliari secondo
principi  di  trasparenza,  economicita'  e congruita' di valutazione
economica. ((4))
  2.  Le  norme del presente decreto, relative al trasferimento della
proprieta',  non  trovano applicazione riguardo ai beni di proprieta'
degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di
enti  o  soggetti  con  i quali gli enti proprietari sono stabilmente
collegati  o  ai  quali partecipano in vista del raggiungimento delle
proprie  finalita'  istituzionali.  Nell'individuazione  dei predetti
immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento
degli  enti,  definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine
di  una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico
in modo da migliorare il servizio all'utenza.
  3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a
costituire  riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore
dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle
riserve  in  immobili,  a  copertura  di tali quote si pongono i beni
individuati   dagli   enti,   previo   parere  dell'Osservatorio  sul
patrimonio  immobiliare  degli enti previdenziali di cui all'articolo
10, relativi in particolare alle seguenti tipologie:
    a) immobili la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni
di carattere sociale in relazione alle specifiche caratteristiche del
mercato  immobiliare e delle zone di ubicazione degli immobili, anche
con  riferimento  alla  tipologia  reddituale  e alle caratteristiche
medie  di  composizione  del  nucleo  familiare  proprie dei relativi
conduttori;
    b) immobili di particolare pregio storico-monumentale per i quali
possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione;
    c) immobili di cui al comma 2;
    d)  immobili  ad  uso  non  abitativo  interessati  da  specifici
progetti  che  assicurino,  nel  periodo  massimo  di  tre  anni, una
redditivita'  in  linea  con  quella  di  mercato;  i  progetti  sono
sottoposti a preventiva verifica dell'Osservatorio di cui all'art. 10
che accerta anche i presupposti della effettiva redditivita'. In caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditivita' ipotizzati,
gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili nei piani di cessione.
  4.  La  copertura  delle  riserve tecniche puo' in ogni caso essere
realizzata    anche    attraverso   la   sottoscrizione   di   titoli
rappresentativi di beni immobili.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 38)
che il comma 1 del presente articolo, "si interpreta nel senso che la
disciplina   afferente   alla  gestione  dei  beni,  alle  forme  del
trasferimento   della   proprieta'  degli  stessi  e  alle  forme  di
realizzazione   di   nuovi  investimenti  immobiliari  contenuta  nel
medesimo  decreto  legislativo, non si applica agli enti privatizzati
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorche' la
trasformazione   in   persona   giuridica   di  diritto  privato  sia
intervenuta  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996."