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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 18

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-01-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1996)
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Testo in vigore dal:  18-1-1996 al: 18-3-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle finanze e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Effetti delle sentenze di condanna per reati
contro la pubblica amministrazione
1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.