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LEGGE 26 dicembre 1895, n. 718

Proroga le disposizioni sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile e i compensi di costruzione all'industria navale. (095U0718)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1896 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Sono prorogate fino al 30 giugno 1896:

a) le disposizioni stabilite dai capi I e II della legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) sui provvedimenti riguardo alla marina mercantile;

b) la legge 30 giugno 1889, n. 6230 (serie 3ª), con la quale fu convalidato il Regio decreto 22 marzo 1888, n. 5372 (serie 3ª) sui compensi di costruzione all'industria navale.

Se prima del 30 giugno 1896 venisse approvata una nuova legge sulla marina mercantile, la proroga contemplata nel presente articolo cesserà di avere effetto il giorno dell'entrata in vigore della nuova legge.