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REGIO DECRETO 23 ottobre 1895, n. 671

Che approva il regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili. (095U0671)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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  • Regolamento
  • Attrezzi, corredi ed istrumenti di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili
    § I.
    Bastimenti a vela che fanno viaggi di lungo corso al di là dei Capi Horn e di Buona Speranza
  • art. 1
  • Bastimenti a vela destinati a viaggi di lungo corso al di quà dei Capi Horn e di Buona Speranza
  • art. 2
  • Bastimenti a vela destinati a viaggi di grande cabotaggio
  • art. 3
  • Bastimenti a vela destinati a viaggi nel Mediterraneo
  • art. 4
  • Bastimenti a vapore che fanno viaggi di lungo corso o di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo
  • art. 5
  • art. 6
  • Bastimenti a vapore che fanno viaggi nel Mediterraneo
  • art. 7
  • Condizioni speciali richieste nei bastimenti addetti al trasporto dei passeggieri
  • art. 8
  • art. 9
  • art. 10
  • tabelle