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LEGGE 8 agosto 1895, n. 535

Che autorizza la spesa di 1,000,000 per sussidi ai danneggiati dai terremoti del novembre 1894 e maggio 1895 nelle provincie di Reggio C., Catanzaro, Messina e Firenze. (095U0535)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-9-1895 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 1.000.000 per sussidi ai danneggiati dai terremoti del novembre 1894 e del maggio 1895, nelle provincie di Reggio di Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze.

Questa somma sarà stanziata in un capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno sulla competenza dell'esercizio finanziario 1894-1895, e sarà unicamente destinata a soccorrere, nei Comuni ai quali si riferiscono le disposizioni della presente legge, i danneggiati più poveri, per la ricostruzione e la straordinaria riparazione delle loro abitazioni.

Sui pagamenti che verranno fatti su tale fondo non si applicherà l'imposta di ricchezza mobile.