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LEGGE 8 agosto 1895, n. 485

Che approva lo stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1895-96. (095U0485)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-8-1895 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad accettare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, giusta lo stato di previsione per l'entrata, annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.