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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995, n. 472

Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/11/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2011)
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Testo in vigore dal: 29-11-1995
al: 21-11-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  ed
in particolare l'art. 10, ai sensi del quale  deve  provvedersi,  con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri generali per  la
ripartizione dei  consiglieri  camerali  secondo  le  caratteristiche
economiche della circoscrizione territoriale di competenza tra i vari
settori economici individuati a norma del comma 2 del  medesimo  art.
10; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 6 aprile 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 settembre 1995; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato e del commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento: 
    a) "Ministero dell'industria" indica il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato; 
    b)  "camera  di  commercio"  indica  la  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
    c) "legge" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    d) "parametri"  indica  il  numero  delle  imprese,  l'indice  di
occupazione ed il valore aggiunto; 
    e) "numero  delle  imprese"  indica  il  numero  complessivo  dei
soggetti operanti nelle  singole  circoscrizioni  territoriali  delle
camere di commercio iscritti o annotati nel  registro  delle  imprese
ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle  ditte,
nonche' dei soggetti le cui attivita'  siano  state  denunciate  alla
camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi  comprese  le
unita' locali e le sedi secondarie; 
    f) "indice di occupazione" indica il rapporto tra il numero degli
addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un  settore
e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese
di tutti i settori; 
    g) "il valore aggiunto" indica  l'incremento  di  valore  che  le
imprese dei  diversi  settori  apportano  con  l'impiego  dei  propri
fattori produttivi al valore dei beni e  servizi  ricevuti  da  altri
settori valutato al costo dei fattori; 
    h) "ISIC" - International Standard  Industries  Classification  -
indica la classificazione  delle  attivita'  economiche  stabilita  a
livello delle Nazioni unite; 
    i) "NACE" - Nomenclatura attivita' Comunita' europee - indica  la
classificazione delle attivita' economiche  stabilita  a  livello  di
Unione europea; 
    l)  "ATECO  91"  -  Attivita'   economiche   91   -   indica   la
classificazione delle attivita' economiche stabilita  dall'ISTAT  per
l'Italia. 
    

            AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            - La legge n. 580/1993  (in  Suppl.  ord.  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  7 dell'11 gennaio 1994) reca: "Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura".   Si   trascrive  qui  di  seguito  il  testo
          dell'art. 10:
             "Art. 10 (Consiglio) - 1. Il numero dei  componenti  del
          consiglio  e'  determinato  in base al numero delle imprese
          iscritte nel registro delle imprese o  nel  registro  delle
          ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
               a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
               b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
               c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
             2.   Gli   statuti   definiscono   la  ripartizione  dei
          consiglieri secondo  le  caratteristiche  economiche  della
          circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
          dei   settori   dell'agricoltura,  dell'artigianato,  delle
          assicurazioni, del commercio, del credito,  dell'industria,
          dei  servizi  alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
          turismo e degli altri settori di  rilevante  interesse  per
          l'economia    della    circoscrizione    medesima.    Nella
          composizione  del  consiglio  deve  essere  assicurata   la
          rappresentanza    autonoma    delle   societa'   in   forma
          cooperativa.
             3. Con regolamento  emanato,  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono definiti i criteri generali per  la  ripartizione
          di  cui  al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
          numero delle imprese,  dell'indice  di  occupazione  e  del
          valore aggiunto di ogni settore.
             4.  Il  numero  dei  consiglieri  in  rappresentanza dei
          settori dell'agricoltura, dell'artigianato,  dell'industria
          e  del  commercio  deve  essere  pari almeno alla meta' dei
          componenti   il   consiglio   assicurando    comunque    la
          rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
             5.   Nei   settori   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'agricoltura deve essere assicurata una  rappresentanza
          autonoma per le piccole imprese.
             6.   Del   consiglio   fanno  parte  due  componenti  in
          rappresentanza,   rispettivamente,   delle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori  e  delle associazioni di tutela
          degli interessi dei consumatori e degli  utenti,  designati
          dalle     organizzazioni    maggiormente    rappresentative
          nell'ambito   della    circoscrizione    territoriale    di
          competenza.
            7. Il consiglio dura in carica quattro anni".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Per il testo dell'art. 10 della legge n. 580/1993, si
          veda in nota al titolo.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  che  deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nalla Gazzetta Ufficiale.
    
          Note all'art. 1: 
             - Per la legge n. 580/1993, vedi in nota al titolo. 
             - Per l'ATECO 91, vedi "Metodi e norme" serie C - n. 11,
          ed: 1991 a cura dell'ISTAT.