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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1995, n. 467

Regolamento recante norme per l'estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-11-1995
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-11-1995

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, contenente la disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuove varietà vegetali;
Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994 (numero 217/94/S.G.);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1.1.4/31890/4.13.42 del 5 maggio 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La disciplina regolamentare contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue:
Abutilon Theophrasti (sin. Abutilon avicennae)
Abutilon Molle Sweet (sin. Sida Mollis Ortega)
Alocasia
Alpinia
Aristolochia
Arundinaria
Bambusa
Beta Vulgaris L. var. Esculenta L. (Bietola da orto)
Bouganvillea
Brassica Napus L. var. Napobrassica (L.) Peterm. (Navone)
Chenopodium album L. (Farinello)
Cocculus
Colocasia
Curcuma
Dendrocalamus
Eschscholzia (gen.)
Eucalyptus
Formium
Fortunella o Kumquat (Fortunella Swengle o Citrus Trump)
Gigantoclhoa
Gypsophila
Heliconia
Kockia scoparia
Ligularia
Limonium (gen.)
Meryta
Musa
Oreopanax
Papaver (Genus)
Philodendron
Phyllostachis
Polymnia Sonchifolia (Edulis)
Simmondsia chinensis
Solanum muricatum
Trevesia

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLÒ Il Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali LUCCHETTI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995

Registro n. 1 Industria, foglio n. 237 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.